Le aziende della filiera alimentare sono tra quelle che più risentiranno della crisi dei consumi generata dal COVID-19. La serrata di ristoranti, bar e pub avrà inevitabilmente un impatto economico negativo su tutto il comparto.
Per far fronte all’emergenza il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto “Cura Italia” che contiene le prime misure sanitarie ed economiche per sostenere famiglie, lavoratori, commercianti e professionisti.
Il provvedimento prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus:
- nuova cassa integrazione ordinaria conteggiata oltre i limiti di legge , anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
- fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti, escluse dalla CIGO, anche per chi utilizza assegni di solidarietà
- cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle precedenti misure, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti (in pratica viene concessa anche alle aziende con 1 dipendente)
In tutti e tre i casi il periodo massimo consentito è di 9 settimane e le modalità di accesso sono semplificate.
Ma cos’è nello specifico la cassa integrazione in deroga? Chi può farne richiesta e come?
- Cos’è
- Chi può farne richiesta
- Quali requisiti sono necessari
- Come fare domanda
- Erogazione della prestazione
Indice
Cos’è
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (Cigd) è un intervento di integrazione salariale pagata dall’INPS ai lavoratori dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto, a causa di una crisi aziendale.
Solitamente, le imprese che si trovano in difficoltà economica possono accedere a due tipologie di aiuto:
- La cassa integrazione ordinaria (Cigo)
- La cassa integrazione straordinaria (Cigs)
Quando non è possibile accedere né a quella ordinaria né a quella straordinaria, l’azienda ha la possibilità di usufruire, per i suoi dipendenti, della cassa integrazione in deroga.
Va sottolineato che quella prevista dal decreto “Cura Italia” è una Cassa integrazione in deroga “speciale” per tutte le aziende in difficoltà sull’intero territorio nazionale.
Ad essa, infatti, non si applicano le disposizioni generali relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e il contributo addizionale.
Lo chiarisce l’INPS nel messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 anticipando i contenuti di una circolare di prossima emanazione con le istruzioni operative.
Chi può farne richiesta
La Cigd può essere concessa ai lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020 (quindi operai, impiegati, quadri, apprendisti con contratto professionalizzante, soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio in regime di mono commessa, pescatori e tutti gli altri lavoratori dipendenti con qualsiasi forma contrattuale di lavoro subordinato).
Può essere richiesto dalle imprese, dai piccoli imprenditori (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di tutti i settori produttivi, compreso appunto quello agricolo, della pesca, del terzo settore e della ristorazione.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e quelli rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
Quali requisiti sono necessari?
La Cigd può essere erogata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, che può avvenire anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
Come fare domanda
I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:
- Possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane utilizzando la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 nazionale”. Cliccando qui è possibile trovare le indicazioni della Regione Marche
- Sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate da trasmettere all’INPS, in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari
- Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” , al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga consuete
Spetta quindi all’INPS pagare le prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
Per i lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori come specificato anche nella circolare INPS n.38 del 12/03/2020.
È possibile chiedere la Cigd per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se si è già presentata una domanda o si ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale.
Il periodo concesso con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o domanda non ancora definita.
Erogazione della prestazione
L’erogazione avverrà esclusivamente tramite pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS previo invio da parte del datore di lavoro del modello “SR 41”.
Va sottolineato che ad oggi, 23/03/2023, l’Inps sta provvedendo ad implementare le procedure telematiche per inviare le domande ed ha solo illustrato le diverse prestazioni previste, rimandando ad una prossima circolare le istruzioni operative vere e proprie.
Per questo motivo è opportuno che vi rivolgiate al vostro commercialista o consulente prima di procedere.